(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 27)
                              Art. 27. 
              (Ruolo degli amministratori giudiziari). 
 
  Presso ogni tribunale e' istituito il  ruolo  degli  amministratori
giudiziari, fra i quali e'  scelto  il  curatore  di  fallimento.  Il
tribunale  tuttavia,  per  motivi  da   enunciarsi   nella   sentenza
dichiarativa di fallimento, puo'  scegliere  il  curatore  nel  ruolo
degli amministratori di un altro tribunale del distretto della  corte
di appello. 
  In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da  enunciarsi  nella
sentenza dichiarativa di fallimento, puo' scegliere il  curatore  fra
persone idonee anche non  iscritte  nel  ruolo  degli  amministratori
giudiziari. 
  Le norme relative  alla  formazione  del  ruolo  e  alla  nomina  e
disciplina  degli  amministratori  giudiziari  saranno  emanate   con
decreto Reale.