Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore). Non puo' essere nominato curatore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attivita' professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si e' ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.