(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 28)
                              Art. 28. 
                (Requisiti per la nomina a curatore). 
 
  Non puo' essere nominato curatore e, se  nominato  decade  dal  suo
ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  chi  sia  stato   dichiarato
fallito  o  chi  sia  stato  condannato  ad  una  pena  che   importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 
  Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i  parenti
e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo
e chi ha prestato comunque la sua attivita'  professionale  a  favore
del fallito o in qualsiasi  modo  si  e'  ingerito  nell'impresa  del
medesimo  durante  i  due  anni  anteriori  alla   dichiarazione   di
fallimento.