Art. 31.
(Poteri del curatore).
Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto
la direzione del giudice delegato.
Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal
giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive
denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato o di procuratore
nei giudizi che riguardano il fallimento.