(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 31)
                              Art. 31. 
                       (Poteri del curatore). 
 
  Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare  sotto
la direzione del giudice delegato. 
  Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta  dal
giudice delegato, salvo in materia  di  contestazioni  e  di  tardive
denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari. 
  Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato o di procuratore
nei giudizi che riguardano il fallimento.