Art. 32. (Intrasmissibilita' delle attribuzioni del curatore). Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non puo' delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato. Puo' essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilita'.