(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 32)
                              Art. 32. 
        (Intrasmissibilita' delle attribuzioni del curatore). 
 
  Il curatore esercita  personalmente  le  attribuzioni  del  proprio
ufficio e non  puo'  delegarle  ad  altri,  tranne  che  per  singole
operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato. 
  Puo' essere autorizzato da questo, previo parere del  comitato  dei
creditori,  a  farsi  coadiuvare  da  tecnici  o  da  altre   persone
retribuite,  compreso   lo   stesso   fallito,   sotto   la   propria
responsabilita'.