(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 33)
                              Art. 33. 
                       (Relazione al giudice). 
 
  Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento,  deve
presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata  sulle
cause e circostanze del  fallimento,  sulla  diligenza  spiegata  dal
fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di
lui e della famiglia, sulla responsabilita' del fallito o di altri  e
su quanto puo' interessare anche ai fini dell'istruttoria penale. 
  Il curatore  deve  inoltre  indicare  gli  atti  del  fallito  gia'
impugnati dai creditori, nonche' quelli che egli  intende  impugnare.
Il giudice delegato puo' chiedere al curatore una relazione  sommaria
anche prima del termine suddetto. 
  Se si tratta  di  societa',  la  relazione  deve  esporre  i  fatti
accertati e le informazioni  raccolte  intorno  alla  responsabilita'
degli amministratori, dei sindaci,  dei  soci  e,  eventualmente,  di
estranei alla societa'. 
  Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al
giudice delegato una esposizione sommaria della  sua  amministrazione
ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.