Art. 34. (Deposito delle somme riscosse). Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalita' da lui stabilite. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non puo' essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.