(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 35)
                              Art. 35. 
               (Integrazione dei poteri del curatore). 
 
  Il giudice  delegato,  sentito  il  comitato  dei  creditori,  puo'
autorizzare con decreto motivato il curatore a  consentire  riduzioni
di crediti, a fare  transazioni,  compromessi,  rinunzie  alle  liti,
ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire
pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredita' e donazioni. 
  Se gli atti suddetti sono di valore  indeterminato  o  superiore  a
lire diecimila, l'autorizzazione deve essere data,  su  proposta  del
giudice delegato e sentito il comitato dei creditori,  dal  tribunale
con decreto motivato non soggetto a gravame. 
  In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.