(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 36)
                              Art. 36. 
               (Reclamo contro gli atti del curatore). 
 
  Contro gli atti d'amministrazione del curatore il  fallito  e  ogni
altro interessato possono reclamare al giudice delegato,  che  decide
con decreto motivato. 
  Contro il decreto  del  giudice  delegato  e'  ammesso  ricorso  al
tribunale entro tre  giorni  dalla  data  del  decreto  medesimo.  Il
tribunale decide con decreto  motivato,  sentito  il  curatore  e  il
reclamante.