(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 37)
                              Art. 37. 
                       (Revoca del curatore). 
 
  Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o
su richiesta del comitato dei  creditori  o  d'ufficio,  revocare  il
curatore. 
  Il tribunale provvede  con  decreto,  sentiti  il  curatore  ed  il
pubblico ministero.