(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 38)
                              Art. 38. 
                   (Responsabilita' del curatore). 
 
  Il curatore deve adempiere con  diligenza  ai  doveri  del  proprio
ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza
spese  dal  giudice  delegato,  e  annotarvi  giorno  per  giorno  le
operazioni relative alla sua amministrazione. 
  Durante  il  fallimento  l'azione  di  responsabilita'  contro   il
curatore  revocato   e'   proposta   dal   nuovo   curatore,   previa
autorizzazione del giudice delegato. 
  Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento,
deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.