(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 39)
                              Art. 39. 
                      (Compenso del curatore). 
 
  Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se  il  fallimento
si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore  con
decreto del tribunale  non  soggetto  a  reclamo,  su  relazione  del
giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del ministro
per la grazia e giustizia. 
  La liquidazione del  compenso  e'  fatta  dopo  l'approvazione  del
rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del  concordato.  E'  in
facolta' del tribunale di accordare al curatore acconti sul  compenso
per giustificati motivi. 
  Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo'  essere
preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e  i
pagamenti fatti contro  questo  divieto  sono  nulli,  ed  e'  sempre
ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale, se vi e' luogo.