Art. 56.
(Competenza dell'amministrazione della navigazione interna).
Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al
pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali,
l'amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e
regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi
esistenti.
I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del
ministro per le comunicazioni, di concerto con i ministri per le
finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere
costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro
per l'interno.