(Codice della navigazione-art. 56)
                              Art. 56. 
    (Competenza dell'amministrazione della navigazione interna). 
 
  Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti  al
pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali,
l'amministrazione della navigazione interna  esercita  la  polizia  e
regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi
esistenti. 
 
  I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto  del
ministro per le comunicazioni, di concerto  con  i  ministri  per  le
finanze e per  i  lavori  pubblici  e,  quando  si  tratti  di  opere
costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col  ministro
per l'interno.