Art. 57.
(Norme applicabili).
Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le
disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a
35; 50, 51, 54.
Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo
33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo 35 si
ha riguardo alle necessita' del pubblico servizio del porto o
dell'approdo.