(Codice della navigazione-art. 57)
                              Art. 57. 
                        (Norme applicabili). 
 
  Alle zone  portuali  della  navigazione  interna  si  applicano  le
disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli  33  a
35; 50, 51, 54. 
 
  Per la dichiarazione di pubblico interesse  prevista  dall'articolo
33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo  35  si
ha riguardo  alle  necessita'  del  pubblico  servizio  del  porto  o
dell'approdo.