Art. 59.
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti).
Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e
stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle
zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui
all'articolo 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione
interna con le norme di cui all'articolo precedente.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono
sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorita'
preposta all'esercizio della navigazione interna.
L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze
infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni
ad essi relative, oltre che a quelle dei due comma precedenti. Per
tale impianto ed esercizio e' richiesta l'autorizzazione del ministro
per le comunicazioni.