(Codice della navigazione-art. 59)
                              Art. 59. 
         (Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti). 
 
  Le concessioni per l'impianto  e  per  l'esercizio  di  depositi  e
stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i  confini  delle
zone  portuali  ovvero  collegati  alle   vie   navigabili   di   cui
all'articolo 56, sono fatte  dall'amministrazione  della  navigazione
interna con le norme di cui all'articolo precedente. 
 
  L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti  sono
sottoposti alle  disposizioni  di  polizia  stabilite  dall'autorita'
preposta all'esercizio della navigazione interna. 
 
  L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di  sostanze
infiammabili o esplosive sono sottoposti alle  speciali  disposizioni
ad essi relative, oltre che a quelle dei due  comma  precedenti.  Per
tale impianto ed esercizio e' richiesta l'autorizzazione del ministro
per le comunicazioni.