(Codice della navigazione-art. 60)
                              Art. 60. 
                       (Autorita' competenti). 
 
  I poteri  conferiti  dalle  disposizioni  del  capo  precedente  al
direttore marittimo e  al  capo  del  compartimento  per  il  demanio
marittimo spettano, per la navigazione  interna,  rispettivamente  al
direttore dell'ispettorato compartimentale e al capo dell'ispettorato
di porto.