(Codice della navigazione-art. 61)
                              Art. 61. 
           (Esecuzione e manutenzione di opere portuali). 
 
  L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e  delle  altre
opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle  zone
retrostanti,  nonche'  la  vigilanza  sulle  opere  stesse  sono   di
competenza del ministero dei lavori pubblici.