Art. 69. Dimensionamento dei vani. I vani entro i quali si muovono le cabine e quelli dove sono situati le puleggie e l'apparecchio motore devono essere di ampiezza e di altezza tale da contenere ogni parte costituente l'ascensore ed il montacarichi in condizioni di normale funzionamento e di sicurezza di impiego e da consentire facile e sicura la sorveglianza e la manutenzione di ogni singola parte dell'impianto. L'altezza minima del vano contenente l'apparecchio motore deve essere di 2 m.