(Allegato-art. 70)
                              Art. 70. 
 
Suddivisione  del  fondo  del  vano  comune  a   piu'   ascensori   o
                            montacarichi. 
 
  Il fondo del vano di corsa comune a piu' ascensori  o  montacarichi
deve essere tenuto distinto per ogni  impianto  da  opportune  difese
alte almeno 1,70 m.