(Allegato-art. 71)
                              Art. 71. 
 
    Divieto di messa in opera nel vano di conduttori o tubature. 
 
  Nel vano degli ascensori e dei montacarichi non  e'  consentita  la
messa in opera di conduttori o tubature di qualsiasi genere  che  non
facciano  parte  integrante  dell'impianto   dell'ascensore   o   del
montacarichi stesso.