Art. 73. Illuminazione dei vani delle puleggie, dell'apparecchio motore e degli accessi alle cabine. I vani delle puleggie e dell'apparecchio motore con i relativi accessi devono essere muniti di impianto di illuminazione. Gli accessi alle cabine devono essere illuminati; in caso di mancanza o insufficienza di luce naturale, tale illuminazione deve ottenersi mediante luce artificiale.