(Allegato-art. 74)
                              Art. 74. 
 
         Protezione degli organi di manovra e di sicurezza. 
 
  Quando siano applicati organi di manovra o  di  sicurezza  distanti
meno di 5 cm da difese in  rete  metallica  devono  essere  applicate
protezioni onde non consentire la loro manomissione dall'esterno.