(Allegato-art. 78)
                              Art. 78. 
 
                 Separazione dei circuiti elettrici. 
 
  I conduttori del circuito luce della cabina e quelli  del  circuito
di segnalazione e di allarme devono  essere  contenuti  in  tubazioni
separate da quelle del circuito di manovra, oppure essere  costituiti
da cavi pure separati da quelli del circuito di manovra per tutto  il
loro percorso.