Art. 79. Isolamento dell'impianto elettrico. Negli ascensori e montacarichi deve essere curato l'isolamento di tutte le parti che sono sotto tensione. L'isolamento dei cavi e conduttori deve essere di 1ª classe se la tensione di esercizio e' uguale o superiore a 100 volt, di 2ª classe se la tensione e' inferiore. Soltanto per i montacarichi di Categoria D e' ammesso l'impiego di cavi e conduttori di 2ª classe anche per tensioni superiori a 100, ma non a 300 volt di esercizio. Per i circuiti di segnalazione e di allarme, a tensione non superiore a 25 volt di esercizio, e' ammesso l'impiego di cavi e conduttori con isolamento di 3ª classe. Le apparecchiature devono essere del tipo con isolamento non inferiore a 1000 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 1ª classe, del tipo con isolamento non inferiore a 600 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 2ª classe e del tipo con isolamento non inferiore a 300 volt di esercizio so ad esse fanno capo cavi o conduttori di 3ª classe. Il valore della resistenza globale d'isolamento di ogni singolo circuito, sia verso terra sia verso altri circuiti, non deve risultare inferiore ne' a 250.000 ohm ne' al valore dato dalla formula R=2000 E ohm, dove E e' la maggiore tra le differenze di potenziale efficaci o continue esistenti fra due conduttori qualunque del circuito considerato.