(Allegato-art. 79)
                              Art. 79. 
 
                 Isolamento dell'impianto elettrico. 
 
  Negli ascensori e montacarichi deve essere curato  l'isolamento  di
tutte le parti che sono sotto tensione. 
  L'isolamento dei cavi e conduttori deve essere di 1ª classe  se  la
tensione di esercizio e' uguale o superiore a 100 volt, di 2ª  classe
se la tensione e' inferiore. Soltanto per i montacarichi di Categoria
D e' ammesso l'impiego di cavi e conduttori di 2ª  classe  anche  per
tensioni superiori a 100, ma non a 300 volt di esercizio. 
 
  Per i circuiti  di  segnalazione  e  di  allarme,  a  tensione  non
superiore a 25 volt di esercizio, e'  ammesso  l'impiego  di  cavi  e
conduttori con isolamento di 3ª classe. 
 
  Le apparecchiature  devono  essere  del  tipo  con  isolamento  non
inferiore a 1000 volt di esercizio se  ad  esse  fanno  capo  cavi  o
conduttori di 1ª classe, del tipo con isolamento non inferiore a  600
volt di esercizio se ad esse fanno  capo  cavi  o  conduttori  di  2ª
classe e del  tipo  con  isolamento  non  inferiore  a  300  volt  di
esercizio so ad esse fanno capo cavi o conduttori di 3ª classe. 
 
  Il valore della resistenza globale  d'isolamento  di  ogni  singolo
circuito,  sia  verso  terra  sia  verso  altri  circuiti,  non  deve
risultare inferiore ne' a  250.000  ohm  ne'  al  valore  dato  dalla
formula R=2000 E ohm, dove E e' la  maggiore  tra  le  differenze  di
potenziale efficaci o continue esistenti fra due conduttori qualunque
del circuito considerato.