(Allegato-art. 80)
                              Art. 80. 
 
Apparecchiature stagne  e  apparecchiature  speciali  per  l'impianto
                             elettrico. 
 
  Negli ascensori e nei montacarichi installati all'esterno,  per  la
sola parte  dell'impianto  esposta  all'esterno,  le  apparecchiature
devono essere del tipo stagno. 
 
  Anche per tutto o parte dell'impianto elettrico degli  ascensori  e
montacarichi installati all'interno devono adottarsi  apparecchiature
stagne o apparecchiature speciali, protette contro agenti corrosivi o
antideflagranti, ogni qualvolta le particolari condizioni di ambiente
lo richiedano. 
 
  I cavi e conduttori che fanno capo ad apparecchiature stagne  o  ad
apparecchiature speciali devono essere esclusivamente con  isolamento
di 1ยช classe.