Art. 80. Apparecchiature stagne e apparecchiature speciali per l'impianto elettrico. Negli ascensori e nei montacarichi installati all'esterno, per la sola parte dell'impianto esposta all'esterno, le apparecchiature devono essere del tipo stagno. Anche per tutto o parte dell'impianto elettrico degli ascensori e montacarichi installati all'interno devono adottarsi apparecchiature stagne o apparecchiature speciali, protette contro agenti corrosivi o antideflagranti, ogni qualvolta le particolari condizioni di ambiente lo richiedano. I cavi e conduttori che fanno capo ad apparecchiature stagne o ad apparecchiature speciali devono essere esclusivamente con isolamento di 1ยช classe.