Art. 81. Tensioni di alimentazione dell'impianto elettrico. La tensione di alimentazione non deve superare 400 volt per il circuito principale, 175 volt per il circuito di manovra e 230 volt per il circuito luce della cabina. A deroga di quanto sopra stabilito, per gli ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali, officine e laboratori, e' ammessa per il solo circuito principale una tensione di alimentazione superiore a 400 ma non a 600 volt.