(Allegato-art. 81)
                              Art. 81. 
 
         Tensioni di alimentazione dell'impianto elettrico. 
 
  La tensione di alimentazione non deve  superare  400  volt  per  il
circuito principale, 175 volt per il circuito di manovra e  230  volt
per il circuito luce della cabina. 
 
  A  deroga  di  quanto  sopra  stabilito,  per   gli   ascensori   e
montacarichi  installati  in  stabilimenti  industriali,  officine  e
laboratori, e' ammessa per il solo circuito principale  una  tensione
di alimentazione superiore a 400 ma non a 600 volt.