Art. 86. Spessore dei vetri di sicurezza. I vetri di sicurezza, oltre che rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 85, devono avere spessore tale da assicurare il perfetto funzionamento di ogni singola parte dell'impianto, tenuto conto delle deformazioni elastiche dovute elle normali sollecitazioni alle quali possono essere sottoposti in esercizio i vetri stessi.