Art. 87. Posa in opera dei vetri di sicurezza. I vetri di sicurezza posti in opera nelle cabine e nelle porte, sia delle cabine che degli accessi al vano, devono essere intelaiati su almeno tre lati. Nelle difese del vano e' ammesso il fissaggio dei vetri di sicurezza alle armature di sostegno mediante supporti, zanche e simili dispositivi.