(Allegato-art. 87)
                              Art. 87. 
 
                Posa in opera dei vetri di sicurezza. 
 
  I vetri di sicurezza posti in opera nelle cabine e nelle porte, sia
delle cabine che degli accessi al vano, devono essere  intelaiati  su
almeno tre lati. Nelle difese del vano e' ammesso  il  fissaggio  dei
vetri di sicurezza  alle  armature  di  sostegno  mediante  supporti,
zanche e simili dispositivi.