Art. 88. Protezioni per le porte costituite da vetri di sicurezza. Qualora le porte di accesso al vano quelle della cabina siano totalmente o prevalentemente costituite da vetri di sicurezza devono essere poste in opera delle protezioni tali da impedire la possibilita' di accidentale caduta nel vano o fuoriuscita dalla cabina nel caso di fortuita rottura dei vetri stessi.