(Allegato-art. 88)
                              Art. 88. 
 
      Protezioni per le porte costituite da vetri di sicurezza. 
 
  Qualora le porte di accesso  al  vano  quelle  della  cabina  siano
totalmente o prevalentemente costituite da vetri di sicurezza  devono
essere  poste  in  opera  delle  protezioni  tali  da   impedire   la
possibilita' di accidentale  caduta  nel  vano  o  fuoriuscita  dalla
cabina nel caso di fortuita rottura dei vetri stessi.