(Allegato-art. 89)
                              Art. 89. 
 
       Montaggio delle apparecchiature sui vetri di sicurezza. 
 
  Le cerniere,  le  maniglie,  le  serrature  e  le  altre  eventuali
apparecchiature montate  sulle  porte  non  devono  essere  applicate
direttamente  sui  vetri  di  sicurezza.  Questi  dispositivi  devono
inoltre  risultare,  a  prescindere  dai  vetri  stessi,  rigidamente
collegati tra loro.