Art. 90. Manutenzione. L'incaricato della manutenzione degli ascensori o dei montacarichi, che a norma di legge deve servirsi di personale munito di certificato di abilitazione, deve provvedere alla periodica lubrificazione ed alla verifica di tutto il sistema e promuovere in tutti i casi la tempestiva esecuzione delle riparazioni e la sostituzione di qualsiasi parte deteriorata, mediante comunicazione scritta al proprietario dello stabile. L'incaricato della manutenzione deve, almeno due volte l'anno per gli ascensori di Categoria A, B ed E e una volta l'anno per i montacarichi di Categoria C e D, verificare minutamente le corde metalliche, constatare le rotture dei fili delle corde stesse ed il buon funzionamento degli apparecchi di sicurezza e di controllo nonche' lo stato di isolamento dell'impianto elettrico e la efficacia dei collegamenti elettrici con la terra riportando il risultato di tali accertamenti sul prescritto libretto stabilito dalla legge.