(Allegato-art. 90)
                              Art. 90. 
 
                            Manutenzione. 
 
  L'incaricato della manutenzione degli ascensori o dei montacarichi,
che a norma di legge deve servirsi di personale munito di certificato
di abilitazione, deve provvedere  alla  periodica  lubrificazione  ed
alla verifica di tutto il sistema e promuovere in  tutti  i  casi  la
tempestiva  esecuzione  delle  riparazioni  e  la   sostituzione   di
qualsiasi  parte  deteriorata,  mediante  comunicazione  scritta   al
proprietario dello stabile. 
 
  L'incaricato della manutenzione deve, almeno due volte  l'anno  per
gli ascensori di Categoria A, B  ed  E  e  una  volta  l'anno  per  i
montacarichi di Categoria C e  D,  verificare  minutamente  le  corde
metalliche, constatare le rotture dei fili delle corde stesse  ed  il
buon funzionamento degli  apparecchi  di  sicurezza  e  di  controllo
nonche' lo stato di isolamento dell'impianto elettrico e la efficacia
dei collegamenti elettrici con la terra riportando  il  risultato  di
tali accertamenti sul prescritto libretto stabilito dalla legge.