(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 28)
                              Art. 28. 

 
  Il patrimonio della Societa' e' costituito da: 
    a) quote dei soci a vita; 
    b)  somme  e  beni  comunque  ricevuti,  che  debbano  avere  una
destinazione speciale; 
    c) eccedenze attive  dei  bilanci  annui  che,  su  proposta  del
Consiglio direttivo, siano destinate al capitale intangibile; 
    d) arredamento della sede sociale, collezioni, biblioteca. 
  I beni costituenti il  patrimonio  della  Societa'  debbono  essere
descritti in speciali inventari.