Art. 28.
Il patrimonio della Societa' e' costituito da:
a) quote dei soci a vita;
b) somme e beni comunque ricevuti, che debbano avere una
destinazione speciale;
c) eccedenze attive dei bilanci annui che, su proposta del
Consiglio direttivo, siano destinate al capitale intangibile;
d) arredamento della sede sociale, collezioni, biblioteca.
I beni costituenti il patrimonio della Societa' debbono essere
descritti in speciali inventari.