(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 30)
                              Art. 30. 

 
  Il capitale patrimoniale della Societa' deve essere in  vestito  in
titoli nominativi dello Stato o da esso garantiti,  i  quali  saranno
custoditi presso gli Istituti di credito che saranno determinati  dal
Consiglio.