(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 31)
                              Art. 31. 

 
  Le somme necessarie  ai  bisogni  ordinari  della  Societa'  devono
essere depositare a interesse presso le Casse di risparmio postali  o
presso Casse di risparmi ordinarie o Istituti  di  credito  destinati
dal Consiglio. 
  Dell'osservanza  delle  precedenti  disposizioni  e'  personalmente
responsabile il presidente.