(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 30)
                              Art. 30. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 34) 

 
  La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta
al pubblico, salva la possibilita' di assicurare un accesso  separato
alle donne. 
  La sala  dev'essere  divisa  in  due  compartimenti  da  un  solido
tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. 
  Il primo compartimento,  in  comunicazione  diretta  con  la  porta
d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali  possono  entrare  in
quello  riservato  all'ufficio  elettorale   soltanto   per   votare,
trattenendovisi il tempo strettamente necessario. 
  Il  tavolo  dell'ufficio  dev'essere  collocato  in  modo   che   i
rappresentanti di lista possano girarivi attorno, allorche' sia stata
chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo  stesso
e sempre visibili a tutti. 
  Ogni sala deve  avere  da  due  a  quattro  cabine  destinate  alla
votazione o, quanto meno, da due  a  quattro  tavoli  separati  l'uno
dall'altro, addossati a una parete, a conveniente distanza dal tavolo
dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni  parte  di  ripari,  in
modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto. 
  Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai  tavoli,
ad una distanza minore di due metri dal  loro  spigolo  piu'  vicino,
devono  essere  chiuse  in  modo  da  impedire  la  vista   ed   ogni
comunicazione dal di fuori.