(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 31)
                              Art. 31. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35) 

 
  Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e  le  riunioni  di
propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti
al pubblico. 
  Ogni propaganda elettorale e' vietata entro il raggio  di  duecento
metri dall'ingresso della sezione elettorale.