(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 32)
                              Art. 32. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35) 

 
  Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori  che
presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. 
  E'  assolutamente  vietato  portare  armi  o  strumenti   atti   ad
offendere.