(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 32)
Art. 32.
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35)
Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che
presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad
offendere.