(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 33)
                              Art. 33. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 36) 

 
  Il  presidente  della   sezione   e'   incaricato   della   polizia
dell'adunanza. Puo' disporre degli  agenti  della  forza  pubblica  e
delle Forze  armate  per  fare  espellere  od  arrestare  coloro  che
disturbino il regolare procedimento  delle  operazioni  elettorali  o
commettano reato. 
  La forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella
sala delle elezioni. 
  Pero', in caso di  tumulti  o  di  disordini  nella  sala  o  nelle
immediate adiacenze, gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  possono,
anche  senza  richiesta  del  presidente,  ma  non  contro   la   sua
opposizione, entrare nella sala  delle  elezioni  e  farsi  assistere
dalla forza. 
  Hanno  pure  accesso  nella  sala  gli  ufficiali  giudiziari   per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle  operazioni
della sezione. 
  Il presidente puo', in via eccezionale, di sua iniziativa, e  deve,
qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che  la  forza
entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino  le
operazioni elettorali. 
  Le autorita'  civili  ed  i  comandanti  militari  sono  tenuti  ad
ottemperare alle  richieste  del  presidente,  anche  per  assicurare
preventivamente il libero accesso degli elettori ali locale in cui e'
la  sezione,  ed  impedire  gli  assembramenti  anche  nelle   strade
adiacenti. 
  Quando abbia  giustificato  timore  che  possa  essere  turbato  il
regolare procedimento delle  operazioni  elettorali,  il  presidente,
uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, disporre che  gli
elettori, i  quali  abbiano  votato,  escano  dalla  sala  e  non  vi
rientrino se non dopo la chiusura della votazione. 
  Puo'  disporre  altresi'  che  gli  elettori,  i   quali   indugino
artificiosamente nella votazione, o non  rispondano  al  l'invito  di
restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa
restituzione della scheda, e siano riammessi a votare  soltanto  dopo
che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di cio' e' dato  atto
nel processo verbale.