(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 34)
                              Art. 34. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 37) 

 
  Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae
a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le  quali
devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. 
  Il presidente apre  il  pacco  delle  schede  e  distribuisce  agli
scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori
iscritti nella sezione. 
  Lo  scrutatore  scrive  il  numero  progressivo  sull'appendice  di
ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore  della
scheda stessa. 
  Durante le operazioni di cui al  presente  articolo,  nessuno  puo'
allontanarsi dalla sala. 
  Nel processo verbale si fa menzione della serie di  schede  firmate
da ciascun scrutatore. 
  Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e,  sotto  la
sua personale responsabilita', provvede alla  custodia  delle  schede
rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'art. 20. 
  Compiute queste operazioni,  il  presidente  rimanda  le  ulteriori
operazioni alle ore sei del giorno seguente,  affidando  la  custodia
delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate  e
dei documenti alla forza pubblica.