(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 36)
                              Art. 36. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 39) 

 
  Ha diritto di votare chi e' iscritto  nelle  liste  degli  elettori
della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 37 e 38. 
  Un  estratto  delle  liste  degli  elettori  e  quattro  copie  del
manifesto  contenente  le   liste   dei   candidati   devono   essere
visibilmente affissi nella sala  delle  elezioni,  durante  il  corso
delle operazioni elettorali, in modo che possano essere  letti  dagli
intervenuti. 
  Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti  una  sentenza  che  lo
dichiara elettore della circoscrizione.