Art. 36. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 39) Ha diritto di votare chi e' iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 37 e 38. Un estratto delle liste degli elettori e quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.