(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 37)
                              Art. 37. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 40 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 14) 

 
  Il presidente, gli scrutatori, i  rappresentanti  delle  liste  dei
candidati e il segretario del seggio, nonche'  gli  ufficiali  e  gli
agenti della forza pubblica in servizio di  ordine  pubblico  votano,
previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la
quale esercitano il  loro  ufficio,  anche  se  siano  iscritti  come
elettori in altre sezioni o in  altro  Comune.  I  candidati  possono
votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove  sono
proposti, presentando il certificato elettorale. 
  Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a  cura  del
presidente, in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota
nel verbale.