(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 38)
                              Art. 38. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 41 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 15) 

 
  I  militari  delle  Forze  armate  e  gli  appartenenti   a   corpi
organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono  ammessi  a
votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio. 
  Essi possono esercitari il voto in qualsiasi sezione elettorale, in
soprannumero agli  elettori  iscritti  nella  relativa  lista  e  con
precedenza, previa esibizione  del  certificato  elettorale,  e  sono
iscritti in una lista aggiunta. 
  E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni
elettorali. 
  l'iscrizione dei militari nelle relative liste e' fatta a cura  del
presidente.