(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 39)
                              Art. 39. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 42 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 16) 

 
  Gli elettori non possono farsi rappresentare, ne' inviare  il  voto
per iscritto. 
  I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti  da  paralisi  o  da
altro  impedimento  di  analoga  gravita'   esercitano   il   diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria  famiglia  o,  in
mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente  scelto
come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune. 
  Nessun elettore puo' esercitare la funzione di  accompagnatore  per
piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita
annotazione dal presidente di  seggio,  nel  quale  ha  assolto  tale
compito. 
  I presidenti di seggio devono  richiedere  agli  accompagnatori  il
certificato elettorale, per constatare se hanno  gia'  in  precedenza
esercitato la funzione predetta. 
  L'accompagnatore    consegna    il    certificato     dell'elettore
accompagnato;  il  presidente  del  seggio  accerta,   con   apposita
interpellazione,  se  l'elettore  abbia  scelto  liberamente  il  suo
accompagnatore e ne  conosca  il  nome  e  cognome,  e  registra  nel
verbale, a parte, questo  modo  di  votazione,  indicando  il  motivo
specifico   di   questa   assistenza   nella   votazione,   il   nome
dell'autorita'   sanitaria   che   abbia   eventualmente    accertato
l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore. 
  Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.