(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 40)
                              Art. 40. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 43) 

 
  Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a  votare
nell'ordine  di  presentazione.  Essi   devono   esibire   la   carta
d'identita' o  altro  documento  d'identificazione  rilasciato  dalla
pubblica Amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal  caso,
nell'apposita  colonna  d'identificazione,  sulla  lista  autenticata
dalla  commissione  elettorale,  sono  indicati   gli   estremi   del
documento. 
  In mancanza d'idoneo documento d'identificazione,  uno  dei  membri
dell'ufficio  che  conosca  personalmente   l'elettore   ne   attesta
l'identita',  apponendo   la   propria   firma   sulla   colonna   di
identificazione. 
  Se nessuno dei membri dell'ufficio e' in grado di  accertare  sotto
la  sua  responsabilita'  l'identita'  dell'elettore,   questi   puo'
presentare un altro elettore del comune,  noto  all'ufficio,  che  ne
attesti l'identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma
il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 78. 
  L'elettore che attesta l'identita' deve apporre la sua firma  nella
colonna di identificazione. 
  In  caso  di  dubbi  sulla  identita'  degli  elettori,  decide  il
presidente a norma dell'art. 46.