(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 41)
                              Art. 41. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 17) 

 
  Riconosciuta l'identita'  personale  dell'elettore,  il  presidente
stacca  il   tagliando   dal   certificato   elettorale   comprovante
l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi  in  apposito  plico,
estrae  dalla  cassetta  una  scheda  e  la   consegna   all'elettore
opportunamente piegata insieme con la matita copiativa,  leggendo  ad
alla voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o
il  segretario  segna  sulla  lista  elettorale   autenticata   dalla
commissione  elettorale,  nell'apposita  colonna  accanto   al   note
dell'elettore. Questi puo'  accertarsi  che  il  numero  segnato  sia
uguale a quello della scheda. 
  L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e,  senza  che
sia avvicinato da alcuno, votare  tracciando  sulla  scheda,  con  la
matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla  lista  da  lui
prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene.  Con  la  stessa
matita indica il voto di preferenza con le  modalita'  e  nei  limiti
stabiliti dall'art. 42. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo
le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. 
Di queste operazioni il presidente  gli  da'  preventive  istruzioni,
astenendosi da ogni esemplificazione e  indicando  in  ogni  caso  le
modalita' e il numero  dei  voti  di  preferenza  che  l'elettore  ha
facolta' di esprimere. 
  Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la
scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la  chiusura  della
scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore  a  chiuderla,
facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando  la
firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea
tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna. 
  Uno dei membri  dell'ufficio  accerta  che  l'elettore  ha  votato,
apponendo la propria firma accanto al  nome  di  lui  nella  apposita
colonna della lista sopraindicata. 
  Le schede mancanti dell'appendice o prive di  numero,  di  bollo  o
della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori
che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate
immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed  allegate
e al processo verbale, il quale  fa  anche  menzione  speciale  degli
elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.