(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 43)
Art. 43.
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46)
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio
deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullita' e l'elettore non
e' piu' ammesso al voto.