(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 43)
                              Art. 43. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46) 

 
  Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente  dell'ufficio
deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullita' e  l'elettore  non
e' piu' ammesso al voto.