(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 45)
Art. 45.
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 48 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art.
19)
La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue.
Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono
ammessi a votare.