(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 45)
                              Art. 45. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 48 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 19) 

 
  La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. 
  Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del  seggio  sono
ammessi a votare.