(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 46)
                              Art. 46. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 49) 

 
  Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia  in  via
provvisoria, facendolo  risultare  dal  verbale,  salvo  il  disposto
dell'art. 62, sopra i reclami  anche  orali,  le  difficolta'  e  gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita'  dei
voti. 
  Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il  presidente  o  il  vice
presidente, devono trovarsi sempre presenti  a  tutte  le  operazioni
elettorali.