Art. 70.
(Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione).
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non puo' superarsi
il limite della meta' dello stipendio o salario se non quando
l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne
riconosca la necessita' e dia il suo assenso.
Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione alla quale
fa carico la pensione.