(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 53)
                              Art. 53. 

 
  I  ricorsi  alla  Commissione  centrale  per   gli   esercenti   le
professioni sanitarie sono proposti dall'interessato a dal prefetto o
dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni  dalla
notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. 
  Il ricorso  dell'interessato  ha,  effetto  sospensivo  quando  sia
proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso
i provvedimenti disciplinari, ad eccezione  di  quelli  previsti  dai
precedenti articoli 42 e 43. 
  Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica  avverso
il  provvedimento  che  dispone  l'iscrizione  nell'Albo  ha  effetto
sospensivo. 
  Nel caso di comprovato difetto di uno o  piu'  titoli  o  requisiti
prescritti per  la  iscrizione  nell'Albo,  la  Commissione,  in  via
eccezionale,  puo'  disporre  che  il  ricorso  non   abbia   effetto
sospensivo.