Art. 53. I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato a dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso dell'interessato ha, effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti articoli 42 e 43. Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione nell'Albo ha effetto sospensivo. Nel caso di comprovato difetto di uno o piu' titoli o requisiti prescritti per la iscrizione nell'Albo, la Commissione, in via eccezionale, puo' disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.