(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 54)
                              Art. 54. 

 
  Il sanitario  deve  notificare  copia  conforme  del  ricorso  alla
autorita' che ha emanato  il  provvedimento  impugnato  o  che  abbia
omesso la pronuncia, nonche'  al  prefetto  e  al  procuratore  della
Repubblica. 
  Il  ricorso  previsto  dall'art.  21  e'  notificato  all'Ordine  o
Collegio che ha  indetto  le  elezioni,  nonche'  al  prefetto  e  al
procuratore della Repubblica. 
  Ove l'autorita' che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il
ricorso deve essere notificato anche all'Ordine o Collegio. 
  Qualora il ricorrente sia il prefetto, la  notificazione  e'  fatta
all'interessato, al  procuratore  della  Repubblica  e  all'Ordine  o
Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore  della  Repubblica,  la
notificazione e' fatta all'interessato, al prefetto  e  all'Ordine  o
Collegio. 
  Le notificazioni previste dai  precedenti  commi  si  effettuano  a
mezzo di ufficiale  giudiziario  o  di  messo  comunale  nel  termine
indicato nel primo comma dell'art. 53 e  nelle  forme  stabilite  dal
Codice di procedura civile. 
  Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel
primo comma, del precedente art. 53 debbono essere depositate  presso
la segreteria: 
    a) le relata delle notificazioni effettuate; 
    b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato; 
    c) quando  il  ricorso  non  sia  proposto  dal  prefetto  o  dal
procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del versamento  della
prescritta tassa di bollo. 
  Il ricorso e' dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza  dei
termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.