Art. 54. Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonche' al prefetto e al procuratore della Repubblica. Il ricorso previsto dall'art. 21 e' notificato all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonche' al prefetto e al procuratore della Repubblica. Ove l'autorita' che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve essere notificato anche all'Ordine o Collegio. Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione e' fatta all'interessato, al procuratore della Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore della Repubblica, la notificazione e' fatta all'interessato, al prefetto e all'Ordine o Collegio. Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma dell'art. 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma, del precedente art. 53 debbono essere depositate presso la segreteria: a) le relata delle notificazioni effettuate; b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato; c) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo. Il ricorso e' dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.